tombole consentite, e non
Per
tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di
cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi
assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si
sono verificate le combinazioni stabilite.
La
tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui
la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da
serie e numerazione progressiva.
Non è
limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma
i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000,
pari ad euro 12.911,42.
art. 13, D.P.R. 26.10.2001, n.
430, Manifestazioni di sorte locali
1. E'
vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza
nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma
restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono,
tuttavia, consentite:
a) le
lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti
morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli. 14 e seguenti del
codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette
manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli
enti stessi;
b) le
lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai
partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, purché
svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso
di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le
disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le
tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente
ludici.